Ha per finire dichiarato di respingere “nella misura del ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4). Nell’ambito di tale risoluzione e per quanto attiene alla nomina di un nuovo curatore, l’Autorità di protezione ha ritenuto che “se [i genitori] vorranno individuare un altro curatore cui far capo, potranno eventualmente chiedere la sostituzione del signor CURA 1, a condizione che la scelta sia condivisa, altrimenti nulla cambierebbe nelle dinamiche e nei risultati” (risoluzione n. 222 pag. 3). F. CO 2 ha impugnato detta risoluzione con ricorso del 2 luglio 2012 all'Autorità di vigilanza.