2 CC, a salvaguardia del diritto alle relazioni personali con il padre” e ha dichiarato di approvarne “l'operato sinora svolto” (dispositivo n. 2). Ha evidenziato pure che “l'esercizio dei diritti di visita decisi con risoluzione 488 del 20 dicembre 2010 non soggiace ad incontri preliminari”, rilevando che “il padre può pertanto rivolgersi al curatore per organizzare gli incontri, indifferentemente se presso la sede di __________ o di __________ del Punto d'incontro” (dispositivo n. 3). Ha per finire dichiarato di respingere “nella misura del ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4).