Il diritto alle relazioni personali comprendeva inoltre una conversazione telefonica settimanale tra padre e figlio. Con decisione del 20 dicembre 2010, l’allora Commissione tutoria ha modificato tale diritto di visita prevedendo lo svolgimento del medesimo presso la Casa __________ (in seguito: C__________) sotto la supervisione di personale specializzato e senza la presenza della madre (risoluzione n. 488 e infine confermata dalla prima Camera Civile del Tribunale d’appello, sentenza inc. 11.2011.140 del 30 marzo 2012).