{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-105_2015-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120756&nX40_KEY=4921718&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1054930eb7adc890ca2d2ca01022b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali. 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Nella presente fattispecie, la curatrice __________ è stata nominata ex art. 308 cpv. 2 CC con la funzione di vigilare sulle relazioni personali tra PI 1 e suo padre. Non è necessario approfondire qui nel dettaglio la situazione di grave tensione tra i genitori di PI 1 e le numerose procedure giudiziarie svoltesi dal suo riconoscimento da parte del padre. Basti rammentare che, sulla scorta delle valutazioni di questa Camera, il Tribunale federale ha ritenuto opportuno “nominare un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali idoneo, vale a dire conferendo il mandato ad un professionista con competenze pedagogiche e di mediazione” (DTF 140 III 241 consid. 5). Il Tribunale federale sottolinea dunque la necessità che il curatore sia dotato di competenze pedagogiche, specifiche alla parte del suo mandato che si deve svolgere con PI 1, e di mediazione, più specifiche alla parte del suo mandato rivolta alla relazione tra i genitori di quest’ultimo (vedi anche sentenza CDP inc. 9.2013.56-57, consid. 8.2). In una situazione come quella che ci occupa, non pare dunque azzardato considerare che il curatore educativo, sebbene nominato per vegliare al bene del minore, volge un compito anche a favore dei genitori. Ciò risulta peraltro anche dal contenuto stesso della norma, l’art. 308 cpv. 1 CC assegnando al curatore il compito di consigliare ed aiutare i genitori nella cura del figlio. In tale senso, i genitori sarebbero da considerare “persone interessate” dal procedimento di nomina del curatore educativo.\n4.5. Sicché nel caso che ci occupa, l’interessato dalla misura è senz’altro il minorenne, nella fattispecie PI 1. Pertanto, in quanto rappresentante legale, il detentore dell’autorità parentale, nel caso precipuo la madre (deve in effetti essere rammentato che l’autorità parentale congiunta è stata negata a CO 2, vedi consid. P), potrebbe beneficiare dello statuto di “persona interessata”. Tuttavia, concedere un tale statuto ad un unico genitore nell’ambito della procedura di nomina di un curatore educativo sarebbe contrario alla ratio legis dell’art. 308 cpv. 2 CC. In effetti, se l’Autorità di protezione avesse l’obbligo di coinvolgere un solo genitore, detentore dell’autorità parentale, a scapito dell’altro nel quadro di una procedura di nomina di un curatore educativo per le relazioni personali, quest’ultimo rischierebbe di rimettere in questione la legittimità e l’imparzialità della figura del curatore educativo stesso. Concedere questo statuto unicamente al rappresentante legale del minorenne non può dunque essere considerato sufficiente. Invero devono essere considerate “persone interessate dalla misura” entrambi i genitori, in favore dei quali la curatela educativa è stata anche prevista. In tale caso, l’Autorità di protezione avrebbe il dovere di assecondare la proposta da loro formulata concernente la persona del curatore, ammesso che sia idoneo (ai sensi dell’art. 400 CC) e che sia disposto a svolgere il mandato. Ove appena si valuti procedere ad un’applicazione letterale della norma, e dunque considerare i genitori come persone vicine dell’interessato (ex art. 401 cpv. 2 CC), essi hanno il diritto di proporre una persona idonea di loro scelta, e l’Autorità che è tenuta a coinvolgerli nel processo di nomina non è obbligata a dare seguito alla loro proposta.\n4.6. Tuttavia, a mente di questa Camera, non giova approfondire ulteriormente la questione. In effetti, nella fattispecie, il Tribunale federale ha fissato un termine di 40 giorni all’Autorità di protezione affinché essa nomini un curatore idoneo (DTF 140 III 241 consid. 5). Dall’incarto non risulta che l’Autorità di protezione abbia, nel termine assegnato, preso contatto con i genitori di PI 1 per domandare loro di formulare delle proposte in tal senso. In un e-mail di __________, essa propone di fissare un incontro con i genitori di PI 1 per presentarsi (e-mail all’Autorità di protezione del 28 maggio 2014). Dagli atti versati all’incarto, non risulta che tale incontro sia stato previsto prima della nomina. Sembra dunque che l’Autorità di protezione non abbia solo mancato di attirare l’attenzione dei genitori sul diritto che apparteneva loro di proporre un curatore idoneo, ma non abbia neanche comunicato quale persona riteneva adeguata alla nomina prima di procedere alla stessa. Il mancato coinvolgimento da parte dell’Autorità di protezione dei genitori di PI 1 è costitutivo di una violazione del loro diritto di essere sentiti, che giustifica per sé solo di annullare la decisione. Tale omissione è difficilmente comprensibile tenuto conto della situazione di grave tensione che anima il tentativo di esercizio delle relazioni personali tra il padre e PI 1. A maggior ragione ove appena si consideri che anche l’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni ribadisce quanto, in assenza di un reale coinvolgimento da parte dei genitori, sembri impossibile superare la situazione di stallo raggiunta nel caso specifico (vedi osservazioni dell’Autorità di protezione del 3 settembre 2014)."}