{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-105_2015-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120756&nX40_KEY=4921718&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1054930eb7adc890ca2d2ca01022b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali. 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Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 4 luglio 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.\n2.Oggetto del presente giudizio è unicamente il dispositivo 1 della risoluzione no. 167 del 5 giugno 2014, ovvero la nomina della curatrice __________ in sostituzione di CURA 1. La decisione relativa alla richiesta di soppressione dell’effetto sospensivo è cresciuta in giudicato ed ha assunto carattere definitivo mentre quella di ricusa del Giudice Franco Lardelli, presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello è – da poco – pendente davanti al Tribunale federale (STF 5A_780/2014 del 14 gennaio 2015 rispettivamente 5A_688/2015).\n2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione dopo avere richiamato le modalità di esercizio delle relazioni personali tra il padre e PI 1 – in particolare il diritto di visita minimo da esercitarsi presso il Punto d’incontro della C__________ sotto la supervisione di personale specializzato e l’incarico dato al curatore di “organizzare e prendere parte a perlomeno un incontro al Punto d’incontro con gli operatori, la madre ed il bambino PI 1, per preparare quest’ultimo alle visite con il padre” – e preso atto dell’ordine impartito dal Tribunale federale di nominare un nuovo curatore educativo, ha giudicato che i requisiti di idoneità fossero adempiuti nella persona di __________, motivo per cui ha proceduto alla sua nomina. Il Tribunale federale, confermando parzialmente la decisione di questa Camera di sostituzione del curatore, aveva in effetti considerato necessaria la nomina di “un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali idoneo, vale a dire conferendo il mandato ad un professionista con competenze pedagogiche e di mediazione”.\n2.2. Per quanto attiene all’oggetto del presente litigio, il reclamo di RE 1 è fondato sostanzialmente sull’asserita inidoneità della curatrice, per tre motivi principali. Innanzitutto, __________ sarebbe, a dire dell’appellante, “fin troppo qualificata dal profilo pedagogico” mentre non avrebbe nessuna competenza in ambito di mediazione, requisito ritenuto “fondamentale” dalla qui reclamante (reclamo, no. 6.3. pag. 5). Inoltre – continua la reclamante – __________ sarebbe in un conflitto di interessi perché formatrice regionale di corsi per operatori socio assistenziale e operatori sanitari, allorché RE 1 è esperta cantonale per le materie di fisica e scienze naturali (reclamo no. 7 pag. 5). La reclamante lamenta anche un’asserita mancata imparzialità di __________ che collaborerebbe con l’associazione __________ “partecipando a serate e tenendo conferenze” su invito di tale associazione, dimostrandosi dunque parziale in favore di padri non affidatari (reclamo no. 8 pag. 6). La reclamante censura inoltre la nomina della curatrice, sostenendo che “l’ARP __________ non ha in nessun modo fatto partecipe e/o informato la reclamante circa la scelta del nuovo curatore di suo figlio” (reclamo, no. 6.2. pag. 4).\n2.3. Nelle proprie osservazioni, l’Autorità di protezione ribadisce di rimettersi al giudizio di questa Camera. Ciò detto essa motiva la nomina sostenendo che __________ svolge altri mandati analoghi a quello in oggetto avendo dunque dimostrato le proprie capacità, anche di mediazione. A sostegno della propria posizione, l’Autorità di protezione allega il curriculum vitae di __________. Inoltre, l’Autorità di protezione rileva di avere già in passato suggerito che il curatore educativo fosse scelto dai genitori “altrimenti nulla sarebbe cambiato nelle dinamiche e nei risultati” (osservazioni pag. 2 con riferimento alla risoluzione 222 del 19 giugno 2012).\n3.Come detto, la qui reclamante lamenta che l’Autorità di protezione non l’abbia coinvolta sulla scelta del nuovo curatore. Il gravame così formulato va ritenuto un reclamo per violazione del diritto di essere sentito. In quanto tale, detta doglianza deve essere esaminata preliminarmente, poiché costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160)."}