{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-105_2015-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120756&nX40_KEY=4921718&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1054930eb7adc890ca2d2ca01022b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali. 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Questa Camera (nel frattempo divenuta competente in luogo della prima Camera civile del Tribunale di appello) ha accolto parzialmente il reclamo di CO 2 con decisione del 5 giugno 2013, revocando il mandato al curatore CURA 1 (dispositivo 3.1), istituendo a favore del minore una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC (dispositivo n. 3.1.1), incaricando l’Autorità regionale di protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, in seguito: Autorità di protezione) di nominare un curatore educativo idoneo, definendone i compiti, nel termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato (dispositivo n. 3.1.2) e ricordando ai genitori la necessità di collaborare con il curatore del figlio nell’interesse di questo (dispositivo n. 3.2) (sentenza CPD inc. 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013).\nH. La madre ha interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro suddetta decisione. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.5 e 4 della decisione cantonale e ha riformato il dispositivo n. 3.1.1 nel senso che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale federale, un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo (DTF 140 III 241). Nell’ambito del procedimento, il Tribunale federale ha chiesto osservazioni alle parti e alla Camera di protezione. Il Presidente Franco Lardelli ha preso posizione il 31 gennaio 2014 sul ricorso della madre.\nI. A seguito alla decisione del Tribunale federale, con risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha designato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC, invitato CURA 1 a presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per l’attività svolta, e posto le tasse e spese della decisione a carico dei genitori di PI 1 in ragione di ½ ciascuno.\nLa risoluzione no. 167 del 5 giugno 2014 è stata impugnata con due rimedi giuridici.\nL. Il 4 luglio 2014, RE 1 si è aggravata contro la risoluzione sopracitata, chiedendo, in via preliminare, che il Presidente della Camera di protezione, giudice Franco Lardelli fosse ricusato e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata ritenendo sostanzialmente la curatrice nominata inidonea. Con osservazioni di merito del 1° settembre 2014 CO 2 ha postulato, con delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, la reiezione del gravame. L’Autorità di protezione ha inoltrato le sue osservazioni il 3 settembre 2014, rimettendosi all’apprezzamento ed al giudizio di questa Camera. Con replica del 23 settembre 2014, RE 1 si è confermata nelle proprie conclusioni. Con duplica del 16 ottobre 2014, l’Autorità di protezione si è nuovamente rimessa al giudizio di questa Camera. Dal canto suo, con duplica del 20 ottobre 2014, CO 2 ha confermato la propria posizione.\nM. Con reclamo del 22 luglio 2014, CO 2 si è altresì rivolto a questa Camera domandando di dare alla risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014 effetto immediatamente esecutivo. Invitata a formulare osservazioni RE 1 ha chiesto il 6 agosto 2014 la reiezione del gravame. La richiesta di revoca dell’effetto sospensivo è stata respinta da questa Camera con sentenza del 4 settembre 2014 (sentenza CDP inc. 9.2014.105). Il ricorso depositato il 7 ottobre 2014 da CO 2 contro suddetta decisione è stato respinto nella misura della sua ammissibilità dal Tribunale federale con sentenza del 14 gennaio 2015 (STF 5A_780/2014 del 14 gennaio 2015).\nN. Con decisione separata del 1° luglio 2015, l’istanza di ricusa formulata dal RE 1 il 4 luglio 2014 è stata respinta da questa Camera (sentenza CDP, inc. 9.2014.106). Contro tale decisione RE 1 si è rivolta al Tribunale federale con un ricorso del 7 settembre 2015, tuttora pendente (TF inc. 5A_688/2015).\nO. Nel frattempo, con risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza dell’8 maggio del Tribunale federale, designato l’avv. __________ al ruolo di curatore di rappresentanza nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze ivi relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________, e posto le tasse e spese della decisione di fr. 100.- a carico di CO 2 e RE 1 in ragione di metà ciascuno. Il reclamo inoltrato contro questa decisione da RE 1 il 25 settembre 2014 è tuttora pendente davanti a questa Camera.\nP. È inoltre pendente davanti a questa Camera il reclamo di CO 2 del 19 agosto 2015 contro la risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità di protezione ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta.\ne considerato\nin diritto"}