{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-105_2015-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120756&nX40_KEY=4921718&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1054930eb7adc890ca2d2ca01022b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali. 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Il 2003 RE 1 (1967) ha dato alla luce un figlio, PI 1. Con decisione del 31 luglio 2003, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale CURA 1, con l'incarico di accertare la paternità di PI 1 e di salvaguardarne il diritto al mantenimento, “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 CURA 1, di concerto con la madre di PI 1, ha conferito mandato all'avv. __________ di promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Il mandato dell’avv. __________ è stato ratificato dalla Commissione tutoria il 4 marzo 2005. Nell'ambito di suddetta azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di __________, CO 2 (1967), cittadino __________ residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC.\nB. Sin dall'estate 2006 CO 2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione del curatore. Le autorità amministrative e giudiziarie competenti si sono occupate di molteplici richieste d'intervento da lui formulate in questo senso. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte è narrata in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (inc. 9.2013.56-57).\nC. In merito all’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, con decisione del 5 febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale ha fissato a CO 2 un diritto di visita consistente in due incontri mensili con il figlio, di tre ore ciascuno, da concordare con la madre tramite il curatore. La decisione prevedeva una progressiva diminuzione della presenza della madre, fino a lasciare soli PI 1 e il padre dopo il sesto incontro. Il diritto alle relazioni personali comprendeva inoltre una conversazione telefonica settimanale tra padre e figlio. Con decisione del 20 dicembre 2010, l’allora Commissione tutoria ha modificato tale diritto di visita prevedendo lo svolgimento del medesimo presso la Casa __________ (in seguito: C__________) sotto la supervisione di personale specializzato e senza la presenza della madre (risoluzione n. 488 e infine confermata dalla prima Camera Civile del Tribunale d’appello, sentenza inc. 11.2011.140 del 30 marzo 2012).\nD. Lamentando il mancato rispetto del diritto di visita disciplinato dalle citate decisioni, CO 2 ha presentato diverse richieste provvisionali volte alla sua definizione fra il 4 novembre 2009 e la fine del 2011. Durante il 2011, la Commissione tutoria __________ ha previsto un incontro preliminare tra padre e figlio che non ha, ad oggi, ancora potuto tenersi data la forte opposizione di quest’ultimo.\nE. Con decisione del 19 giugno 2012, la Commissione tutoria, si è pronunciata nuovamente sulle relazioni personali tra padre e figlio. Ha invitato i genitori “ad agire per il bene del figlio, nel senso auspicato nei considerandi” (dispositivo n. 1). Ha ricordato inoltre che “CURA 1, tutore ufficiale di __________, esercita le funzioni di curatore di PI 1, giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, a salvaguardia del diritto alle relazioni personali con il padre” e ha dichiarato di approvarne “l'operato sinora svolto” (dispositivo n. 2). Ha evidenziato pure che “l'esercizio dei diritti di visita decisi con risoluzione 488 del 20 dicembre 2010 non soggiace ad incontri preliminari”, rilevando che “il padre può pertanto rivolgersi al curatore per organizzare gli incontri, indifferentemente se presso la sede di __________ o di __________ del Punto d'incontro” (dispositivo n. 3). Ha per finire dichiarato di respingere “nella misura del ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4). Nell’ambito di tale risoluzione e per quanto attiene alla nomina di un nuovo curatore, l’Autorità di protezione ha ritenuto che “se [i genitori] vorranno individuare un altro curatore cui far capo, potranno eventualmente chiedere la sostituzione del signor CURA 1, a condizione che la scelta sia condivisa, altrimenti nulla cambierebbe nelle dinamiche e nei risultati” (risoluzione n. 222 pag. 3).\nF. CO 2 ha impugnato detta risoluzione con ricorso del 2 luglio 2012 all'Autorità di vigilanza. Ha chiesto di annullare la decisione e di riformularla nel senso che siano accolte le sue istanze, ossia: l'istanza del 4 novembre 2009, con conseguente revoca del mandato di curatore conferito a CURA 1 e nomina al minore di un curatore educativo, preferibilmente nella persona della signora __________, direttrice della C__________; l'istanza del 7 marzo 2012, con conseguente richiesta di un parere al “Servizio medico cantonale (SMP)” sul fallimento riscontrato dagli operatori di C__________ e sulle necessità di mantenere gli incontri preliminari presso la C__________ e di nominare un curatore educativo che aiuti e sostenga i genitori a intessere e ricostruire un rapporto tra PI 1 e il padre."}