11.2010.110, cons. 10), ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che il reclamante difficilmente avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ripetibili a quest'ultimo. 10. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Occorre che l’istante sia indigente;