Alla luce di quanto esposto, il reclamo dev'essere accolto, per motivi diversi da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato. Va ricordato che a seguito della presente decisione la procedura si ritrova allo stadio precedente all’emanazione della decisione “cautelare” qui annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione impugnata fa infatti rinascere la misura supercautelare (cfr. DTF 139 III 86, consid.