8. L'Autorità di protezione dovrà pertanto sentire i minori (o qualora vi siano i presupposti per un'eccezione, motivare in modo esaustivo siffatta scelta), pronunciarsi sulla richiesta di prove e valutare la necessità di ulteriori accertamenti ed in seguito rendere una decisione (cautelare) di conferma, modifica o annullamento della decisione supercautelare. 9. Alla luce di quanto esposto, il reclamo dev'essere accolto, per motivi diversi da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato.