5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 , consid. 3.1). Tuttavia, qualora l'Autorità di protezione voglia farne uso, deve menzionarlo esplicitamente, anche in virtù del suo obbligo di motivare le decisioni sui fatti, sui mezzi di prova e sulle censure rilevanti (DTF 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011, consid. 3.1; 5D_63/2007 23 novembre 2007, consid. 3.2), come era il caso nella fattispecie, trattandosi di una procedura di protezione dei minori, ove le capacità genitoriali sono fondamentali. Anche per questa omessa pronuncia sulle prove postulate si giustifica l'annullamento della decisione in oggetto.