Pertanto occorre annullare la decisione avversata - per questi e gli altri motivi enunciati nell'odierno giudizio - e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, così da evitare di sottrarre alle parti un grado di giudizio (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2). Va pure ricordato che occorre indagare sui motivi di un eventuale rifiuto da parte dei figli di incontrare il padre (cfr. DTF 127 III 295, consid. 4a; 5A_107/2007 del 16 novembre 2007, consid. 3.2; sentenza ICCA 29 settembre 2005, inc. 11.2003.109, consid.