DTF C91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b). La scrivente Camera gode di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a CC) e avrebbe quindi la facoltà di sanare la lacuna riscontrata, tuttavia non dispone di un membro specializzato per l'ascolto dei minori, ciò che appare essenziale in un caso delicato come quello in oggetto. Pertanto occorre annullare la decisione avversata - per questi e gli altri motivi enunciati nell'odierno giudizio - e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, così da evitare di sottrarre alle parti un grado di giudizio (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid.