In concreto l'audizione dei minori è stata omessa, nonostante abbiano entrambi superato i sei anni, e non vi è alcuna traccia delle ragioni che avrebbero indotto l'Autorità di protezione a rinunciarvi. 6. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di ricorso (DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C91/02 del 6 agosto 2002, consid.