Secondo l'art. 314a cpv. 1 CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Secondo la giurisprudenza in linea di principio occorre sentire i figli da quando hanno compiuto sei anni (DTF 5A_869/2013 del 24 marzo 2014, consid. 2.1.1; 131 III 553, consid. 1.1). In concreto l'audizione dei minori è stata omessa, nonostante abbiano entrambi superato i sei anni, e non vi è alcuna traccia delle ragioni che avrebbero indotto l'Autorità di protezione a rinunciarvi.