3 CC, sia il tenore oggettivo del dispositivo sia la scarna motivazione (che, come enunciato, non forniscono indicazioni univoche) potevano indurre in errore sulla qualifica (cautelare o finale) della decisione e sul termine per introdurre un gravame. Per cui non occorre disquisire oltre sulla tempestività del reclamo, dovendo la stessa essere ammessa, essendo – a motivo della redazione non chiara della decisione impugnata – esclusa una negligenza grossolana del patrocinatore (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a suo carico il mancato rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge (cfr. anche sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.1). 5. Secondo l'art. 314a cpv.