Inoltre la decisione del 4 giugno 2014 al dispositivo n. 3 indica un termine di 30 giorni per inoltrare ricorso, come se si trattasse una decisione finale a norma dell'art. 450b CC. Benché al patrocinatore del reclamante non potesse sfuggire il termine di 10 giorni previsto dall'art. 445 cpv. 3 CC, sia il tenore oggettivo del dispositivo sia la scarna motivazione (che, come enunciato, non forniscono indicazioni univoche) potevano indurre in errore sulla qualifica (cautelare o finale) della decisione e sul termine per introdurre un gravame.