Di fatto il dispositivo n. 1 è laconico e non si riferisce minimamente alla supercautelare né ribadisce la provvisorietà della sospensione in attesa dell'(eventuale) istruttoria e di un'ulteriore decisione di merito. Al proposito si rileva che non è sufficiente la citazione della supercautelare in ingresso dei considerandi della decisione, posto che la menzione di risoluzioni precedenti è una prassi consolidata nelle autorità per effettuare la cronistoria del caso. Inoltre la decisione del 4 giugno 2014 al dispositivo n. 3 indica un termine di 30 giorni per inoltrare ricorso, come se si trattasse una decisione finale a norma dell'art. 450b CC.