le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). 4. Nel caso concreto l' Autorità regionale di protezione di __________ ha adottato la risoluzione supercautelare n. 241G/2014 in data 22 maggio 2014, sospendendo provvisoriamente il diritto di visita del padre (cfr. dispositivo n. 1), convocando le parti per il 3 giugno 2014 e concedendo loro di esprimersi tramite osservazioni entro il medesimo giorno (cfr. dispositivo n.ri 2 e 4).