Tramite e-mail del 22 maggio 2014 l'avv. PR 2 - a nome della madre - ha chiesto la sospensione dei diritti di visita, asserendo che la situazione sarebbe peggiorata a causa del comportamento paterno e che la psicologa dei bambini e la scuola potrebbero confermare che il benessere dei minori sarebbe fortemente minacciato. G. Con decisione supercautelare del 22 maggio 2014 (241G/2014) - prendendo atto dell'istanza materna e della segnalazione appena citata - l'Autorità di protezione ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali col padre e convocato le parti per il 3 giugno 2014.