{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-103_2014-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117007&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dacdc6020752eb0b5d2a40fee13a6778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:59", "Checksum": "aeb2153f5e317a34d69ae49e60001443", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103\nRegesto:\nDecisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste\n\n\nAnche per questa omessa pronuncia sulle prove postulate si giustifica l'annullamento della decisione in oggetto.\nSi rileva che nella fattispecie non sono stati ordinati accertamenti, benché viga il principio inquisitorio (art. 446 CC) e siano già stati richiesti abbondantemente prima dell'intervento dell'Autorità (cfr. scritti dell'assistente sociale 28 novembre 2013, 2 gennaio, 10 marzo e 24 aprile 2014) e nei mesi precedenti alla prima udienza - peraltro indetta su richiesta della madre in vista di modificare le convenzioni precedenti - ciò che impedisce di comprendere il percorso che l'autorità di prime cure intende seguire in futuro nella presente procedura.\n8. L'Autorità di protezione dovrà pertanto sentire i minori (o qualora vi siano i presupposti per un'eccezione, motivare in modo esaustivo siffatta scelta), pronunciarsi sulla richiesta di prove e valutare la necessità di ulteriori accertamenti ed in seguito rendere una decisione (cautelare) di conferma, modifica o annullamento della decisione supercautelare.\n9. Alla luce di quanto esposto, il reclamo dev'essere accolto, per motivi diversi da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato.\nVa ricordato che a seguito della presente decisione la procedura si ritrova allo stadio precedente all’emanazione della decisione “cautelare” qui annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione impugnata fa infatti rinascere la misura supercautelare (cfr. DTF 139 III 86, consid. 1.1.1). L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a procedere speditamente a quanto di sua incombenza, ritenuto che la decisione supercautelare è per sua stessa natura destinata ad avere una breve durata (STF 5A_268/2014 del 19 giugno 2014, consid. 6.1.1).\nCon l'emanazione dell'odierno giudizio la domanda di misure supercautelari presentata da RE 1 diviene priva d'oggetto.\nData la situazione si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giustizia.\nPosto che l'esito finale della vertenza non è ancora determinabile - in particolare per quanto attiene alle relazioni personali coi figli (cfr. sentenza ICCA 17.07.2013, inc. 11.2010.110, cons. 10), ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che il reclamante difficilmente avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ripetibili a quest'ultimo.\n10. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).\nOccorre che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).\n11. Visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).\nCO 1 ha indicato che produrrà la documentazione attestante la sua indigenza non appena possibile, pertanto la sua istanza sarà decisa nel seguito.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto:\nDi conseguenza:\n1.1. La decisione del 4 giugno 2014 (no. 268G/2014) dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata.\n1.2. Gli atti sono ritornati alla medesima Autorità, affinché proceda come indicato nei considerandi.\n2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia. L'Autorità regionale di protezione __________ rifonderà fr. 600.-- a RE 1 a titolo di ripetibili.\n3. L'istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 è priva d'oggetto.\n4. L'istanza di assistenza giudiziaria di CO 1 verrà decisa nel seguito.\n5. Intimazione:\n|\n|\n- - -, , |\nComunicazione:\n-, ,\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}