{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-103_2014-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117007&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dacdc6020752eb0b5d2a40fee13a6778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:59", "Checksum": "aeb2153f5e317a34d69ae49e60001443", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103\nRegesto:\nDecisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste\n\n\nIn virtù dell'art. 445 cpv. 2 CC l'autorità avrebbe dovuto prendere una nuova decisione, dopo quella supercautelare, modificando, confermando o annullando quest'ultima (BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 445 CC no. 19 i.f.; CommFam Protection de l'adulte/Steck, ad art. 445 CC no. 16).\nTuttavia i dispositivi della risoluzione avversata difettano di ogni indicazione al riguardo.\nDi fatto il dispositivo n. 1 è laconico e non si riferisce minimamente alla supercautelare né ribadisce la provvisorietà della sospensione in attesa dell'(eventuale) istruttoria e di un'ulteriore decisione di merito.\nAl proposito si rileva che non è sufficiente la citazione della supercautelare in ingresso dei considerandi della decisione, posto che la menzione di risoluzioni precedenti è una prassi consolidata nelle autorità per effettuare la cronistoria del caso.\nInoltre la decisione del 4 giugno 2014 al dispositivo n. 3 indica un termine di 30 giorni per inoltrare ricorso, come se si trattasse una decisione finale a norma dell'art. 450b CC.\nBenché al patrocinatore del reclamante non potesse sfuggire il termine di 10 giorni previsto dall'art. 445 cpv. 3 CC, sia il tenore oggettivo del dispositivo sia la scarna motivazione (che, come enunciato, non forniscono indicazioni univoche) potevano indurre in errore sulla qualifica (cautelare o finale) della decisione e sul termine per introdurre un gravame. Per cui non occorre disquisire oltre sulla tempestività del reclamo, dovendo la stessa essere ammessa, essendo – a motivo della redazione non chiara della decisione impugnata – esclusa una negligenza grossolana del patrocinatore (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a suo carico il mancato rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge (cfr. anche sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.1).\n5. Secondo l'art. 314a cpv. 1 CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.\nSecondo la giurisprudenza in linea di principio occorre sentire i figli da quando hanno compiuto sei anni (DTF 5A_869/2013 del 24 marzo 2014, consid. 2.1.1; 131 III 553, consid. 1.1).\nIn concreto l'audizione dei minori è stata omessa, nonostante abbiano entrambi superato i sei anni, e non vi è alcuna traccia delle ragioni che avrebbero indotto l'Autorità di protezione a rinunciarvi.\n6. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di ricorso (DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b).\nLa scrivente Camera gode di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a CC) e avrebbe quindi la facoltà di sanare la lacuna riscontrata, tuttavia non dispone di un membro specializzato per l'ascolto dei minori, ciò che appare essenziale in un caso delicato come quello in oggetto.\nPertanto occorre annullare la decisione avversata - per questi e gli altri motivi enunciati nell'odierno giudizio - e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, così da evitare di sottrarre alle parti un grado di giudizio (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2).\nVa pure ricordato che occorre indagare sui motivi di un eventuale rifiuto da parte dei figli di incontrare il padre (cfr. DTF 127 III 295, consid. 4a; 5A_107/2007 del 16 novembre 2007, consid. 3.2; sentenza ICCA 29 settembre 2005, inc. 11.2003.109, consid. 5c) e se, oltre ai traumi da essi subìti, effettivamente esista un influsso (negativo) della madre sulla loro opinione riguardo al padre tramite l'ascolto del membro dell'Autorità di protezione o attraverso la terapia già intrapresa a favore dei minori.\nSi rammenta che l'art. 314a cpv. 2 CC dispone che nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione e che i genitori vengono informati su tali risultanze. Di conseguenza ai genitori dovrà essere comunicato un sunto dell'ascolto.\n7. Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di ottenere l'amministrazione di prove pertinenti e validamente offerte (DTF 5A_799/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2), di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 3a; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 76 n. 1.190).\nNel caso concreto il reclamante ha chiesto che fosse allestita una perizia sulle capacità genitoriali e la madre ha postulato che si limitasse alla di lui persona (verbale del 3 giugno 2014), ma l'Autorità di protezione non ha preso posizione su tale richiesta, omettendo quindi di pronunciarsi sulla richiesta di prove delle parti.\nIl cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove permette di rinunciare alle prove, il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3; 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 , consid. 3.1).\nTuttavia, qualora l'Autorità di protezione voglia farne uso, deve menzionarlo esplicitamente, anche in virtù del suo obbligo di motivare le decisioni sui fatti, sui mezzi di prova e sulle censure rilevanti (DTF 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011, consid. 3.1; 5D_63/2007 23 novembre 2007, consid. 3.2), come era il caso nella fattispecie, trattandosi di una procedura di protezione dei minori, ove le capacità genitoriali sono fondamentali."}