{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-103_2014-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117007&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dacdc6020752eb0b5d2a40fee13a6778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:59", "Checksum": "aeb2153f5e317a34d69ae49e60001443", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103\nRegesto:\nDecisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste\n\n\nK. Con reclamo del 7 luglio 2014 RE 1 è insorto contro questa decisione, postulando in via supercautelare e nel merito un diritto di visita di tre ore settimanali in forma sorvegliata, nonché il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la rifusione di ripetibili e una perizia sulle capacità genitoriali, che si esprima sull'esistenza di uno stato di alienazione parentale.\nIl reclamante sostiene che il provvedimento in esame sia manifestamente sproporzionato, posto che persino i detenuti e i malati psichici incontrano i loro figli; che il parere della psicologa era unicamente un'indicazione, cui avrebbe dovuto far seguito un'approfondita valutazione peritale con un'eventuale misura cautelare come la sorveglianza degli incontri. RE 1 rileva pure che non vi sarebbero elementi concreti per limitare ulteriormente i diritti di visita; che l'agitazione di PI 1 in prossimità di questi ultimi potrebbe essere causata da pressioni materne; che i genitori potrebbero anche solo inconsciamente voler usare i figli per restare in contatto; che il conflitto familiare giustificherebbe piuttosto una sorveglianza, invece un'interruzione delle relazioni personali creerebbe piuttosto \"le condizioni per una potenziale strage familiare\". Secondo il reclamante la madre avrebbe delle difficoltà e dubita che il soggiorno dei figli presso i nonni durante l'estate sia indicato e gli incontri con lui dovrebbero essere ripristinati al loro rientro per migliorare il loro rapporto e avere indicazioni per i terapeuti. Per sospendere totalmente le relazioni personali occorrerebbe una perizia e nel frattempo non vi sarebbero motivi per impedire incontri sorvegliati.\nL. Con osservazioni del 31 luglio 2014 CO 1 chiede la reiezione del gravame e dell'istanza supercautelare, come pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La madre fornisce la propria versione dei fatti, evidenzia che l'Autorità non si è pronunciata sulla richiesta di perizia, cui si oppone soltanto nella misura in cui la vede coinvolta. Secondo la madre la gravità della situazione impone una sospensione dei diritti di visita paterni, invece una sorveglianza sarebbe prematura, quantomeno sino alla ripresa del sostegno psicoterapeutico per i figli e finché non staranno nuovamente bene. Ella contesta di esercitare pressione sui figli e che vi sia l'urgenza per ripristinare il diritto di visita.\nM. Mediante atto del 4 agosto 2014 l'Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della scrivente Camera.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2 cpv. 2 LPMA) che giudica nella composizione di un giudice unico i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. La scrivente Camera, per ragioni di economia processuale e per i motivi che saranno illustrati meglio nel seguito, ha ritenuto opportuno non ultimare lo scambio delle prese di posizione delle parti e procedere subito all'annullamento della decisione impugnata.\n3. L'art. 445 CC prevede che l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).\n4. Nel caso concreto l' Autorità regionale di protezione di __________ ha adottato la risoluzione supercautelare n. 241G/2014 in data 22 maggio 2014, sospendendo provvisoriamente il diritto di visita del padre (cfr. dispositivo n. 1), convocando le parti per il 3 giugno 2014 e concedendo loro di esprimersi tramite osservazioni entro il medesimo giorno (cfr. dispositivo n.ri 2 e 4).\nA tale provvedimento supercautelare ha fatto seguito la decisione n. 268G/2014 del 4 giugno 2014, qui in disamina, intitolata “Sospensione del diritto di visita del padre, art. 273-275 CC”, la quale, richiamando i rapporti del 21 e 24 maggio 2014, ha stabilito che \"il diritto di visita del padre RE 1 nei confronti dei figli PI 1 e PI 2 è sospeso.\" (dispositivo n. 1), ha invitato la madre a comunicare il nome del proprio terapeuta entro il 15 giugno 2014 (dispositivo n. 2) e ha indicato i rimedi giuridici con un termine di 30 giorni per inoltrare il ricorso a questa Camera (dispositivo n. 3)."}