{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-103_2014-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117007&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dacdc6020752eb0b5d2a40fee13a6778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:59", "Checksum": "aeb2153f5e317a34d69ae49e60001443", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.08.2014 9.2014.103\nRegesto:\nDecisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall' |\n|\n|\nCO 1 patr. da: PR 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le relazioni personali coi figli |\ngiudicando sul reclamo del 7 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 giugno 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 e PI 2 sono nati rispettivamente il 2004 e il 2006 e sono figli di CO 1 e RE 1.\nSulla base della convenzioni approvate il 6 marzo 2013 i genitori esercitavano congiuntamente l'autorità parentale, ma a far tempo dal 4 giugno 2014 è la madre a disporre dell'autorità parentale e della custodia sui figli.\nB. La Polizia cantonale nel corso del settembre 2013 ha segnalato il caso all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) - per alcuni interventi presso il domicilio dei genitori - altrettanto ha fatto l'assistente sociale comunale di __________ nel novembre 2013, riportando pure lei di litigi davanti ai figli e suggerendo a più riprese ulteriori accertamenti sul nucleo familiare.\nSuccessivamente all'allontanamento da casa del padre, quest'ultimo beneficiava di diritto di visita coi figli di due ore settimanali con passaggio al Punto d'incontro.\nC. Su richiesta dell'avv. PR 2, patrocinatrice di CO 1, l'autorità di prime cure ha tenuto un'udienza - in data 4 febbraio 2014 - per discutere della sua richiesta di attribuzione dell'autorità parentale esclusiva.\nDopo un'ulteriore scritto dell'assistente sociale, in data 18 marzo 2014 l'Autorità ha informato le parti dell'intenzione di disporre una verifica socio-ambientale, concedendo loro un termine di 10 giorni per prendere posizione.\nTramite e-mail del 27 marzo 2014 la madre si è espressa in merito, riferendo di un disegno realizzato dal figlio PI 1, che raffigurerebbe \"il padre come un diavolo avvolto dalle fiamme con scritto re vino e regina grappa\".\nIl 7 aprile 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto al Punto d'incontro un rapporto sull'andamento delle relazioni personali.\nD. In data 22 aprile 2014 RE 1 ha chiesto l'ampliamento di queste ultime.\nE. Il 24 aprile 2014 l'assistente sociale ha comunicato di aver incontrato il padre, preoccupato delle carenze materne verso i figli e odorante di alcool; inoltre la madre si era lamentata del suo comportamento e l'aveva informata che PI 1 aveva iniziato una psicoterapia.\nMediante rapporto del 29 aprile 2014 il Punto d'incontro ha osservato che i bambini sono piuttosto presi dal gioco, e non salutano calorosamente il padre, che aveva messo in una merenda consegnata ai figli una lettera destinata alla madre, che PI 1 ed PI 2 raramente raccontano dell'accaduto durante il tempo trascorso con costui e che pertanto sarebbe opportuno un ascolto dei minori.\nNello scritto del 21 maggio 2014 l'istituto scolastico si è rivolto all'autorità di protezione per riportare il disagio di PI 1 - che terrebbe comportamenti preoccupanti, soprattutto in prossimità degli incontri col padre, e un linguaggio poco consono alla sua età - e per chiedere un ulteriore monitoraggio esterno tramite un intervento dell'autorità.\nF. Tramite e-mail del 22 maggio 2014 l'avv. PR 2 - a nome della madre - ha chiesto la sospensione dei diritti di visita, asserendo che la situazione sarebbe peggiorata a causa del comportamento paterno e che la psicologa dei bambini e la scuola potrebbero confermare che il benessere dei minori sarebbe fortemente minacciato.\nG. Con decisione supercautelare del 22 maggio 2014 (241G/2014) - prendendo atto dell'istanza materna e della segnalazione appena citata - l'Autorità di protezione ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali col padre e convocato le parti per il 3 giugno 2014.\nH. La psicologa dei minori - __________ __________ -ha trasmesso un proprio rapporto il 21 maggio 2014, riferendo che i minori hanno dichiarato di aver assistito direttamente ed indirettamente a violenza fisica, psicologica e verbale da parte del padre sulla madre ed esserne stati anche loro medesimi vittima (episodicamente a livello fisico). Gli incontri col padre sarebbero traumatici e ritraumatizzanti per i bambini. La terapeuta ha chiesto che l'autorità mettesse \"in atto interventi di protezione e vigilanza adeguati alla gravità della situazione: concretamente sospensione immediata dei diritti di visita del padre\".\nIl 24 maggio 2014 il Punto d'incontro ha informato dell'annullamento dell'incontro fissato per il 21 di quel mese, delle versioni contrastanti dei genitori in merito all'accaduto e della necessità di dare ai minori uno spazio di ascolto neutro.\nI. All'udienza del 3 giugno 2014 l'Autorità di protezione ha informato le parti di avere ricevuto il rapporto della psicologa e che in base allo stesso intendeva confermare la propria risoluzione (supercautelare) e ha proposto loro la nomina di un curatore educativo, che è stata accettata dalle stesse. L'avv. PR 1 - patrocinatore di RE 1 - ha chiesto che fosse esperita una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, mentre l'avv. PR 2 ha postulato che la stessa si limitasse al padre.\nJ. Nella decisione del 4 giugno 2014 (no. 268G/2014) l'Autorità regionale di protezione di __________ - in considerazione dei rapporti della psicologa, dell'istituto scolastico e del Punto d'incontro (21 e 24 maggio 2014) - ha sospeso il diritto di visita di RE 1 e invitato CO 1 a comunicare il nominativo del suo psicoterapeuta entro il 15 giugno 2014."}