Così, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha tenuto conto del desiderio espresso dal signor C__________ di mantenere il signor CO 2 quale curatore suo e di sua moglie. Data la capacità di discernimento del signor C__________ – intatta nonostante la demenza senile di grado lieve moderato diagnosticatagli con relazione peritale 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – non vi è nessuna ragione per la quale l’Autorità regionale di protezione avrebbe dovuto negare allo stesso di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione e quindi a scegliere il mantenimento del signor CO 2 quale curatore.