Per questa ragione, la Comissione tutoria aveva optato per la nomina di una persona esterna alla cerchia famigliare, nominando quindi il signor CO 2. Quest’ultima scelta era stata motivata dalla Commissione tutoria nei termini sopra indicati e la decisione menzionata è rimasta incontestata. Nell’ambito della modifica della misura di protezione, sentito il signor C__________ in merito alla sostituzione del curatore, l’Autorità di protezione ha assecondato la richiesta esplicita del curatelato di essere assistito anche in futuro dal signor CO 2 (cfr. promemoria interno 31 gennaio 2013 dell’Autorità regionale di protezione). Così, in virtù dell’art. 401 cpv.