2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congunti o di altre persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5). L’art. 401 cpv. 1 CC deriva dal principio costituzionale dell’autodeterminazione: qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv.