CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC. Ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. L’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congunti o di altre persone vicine all’interessato.