Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, p. 8]. 2. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv.