{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-99_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115774&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de076284ca564df3f8af9f3cdeabe9c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2013 9.2013.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale).\rScelta del curatore: \r- principio dell'autodeterminazione;\r- \"desiderio dei parenti\""}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:35", "Checksum": "f2360d3c7b6ad599294adb1e78765a90", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2013 9.2013.99\nRegesto:\nModifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale).\rScelta del curatore: \r- principio dell'autodeterminazione;\r- \"desiderio dei parenti\"\n\n\nL’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congunti o di altre persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).\nL’art. 401 cpv. 1 CC deriva dal principio costituzionale dell’autodeterminazione: qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).\nPer quanto concerne invece i desideri dei famigliari o di altre persone vicine, quest’ultimi devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2).\n3. Nella fattispecie concreta, l’allora Commissione tutoria regionale __________, con decisione 14 settembre 2011, aveva deciso di prescindere dalla richiesta originaria dei signori C__________, affinché venisse nominato il loro genero, C__________ C__________, quale loro curatore, ciò dopo aver accertato una situazione conflittuale tra le figlie degli interessati. Per questa ragione, la Comissione tutoria aveva optato per la nomina di una persona esterna alla cerchia famigliare, nominando quindi il signor CO 2. Quest’ultima scelta era stata motivata dalla Commissione tutoria nei termini sopra indicati e la decisione menzionata è rimasta incontestata.\nNell’ambito della modifica della misura di protezione, sentito il signor C__________ in merito alla sostituzione del curatore, l’Autorità di protezione ha assecondato la richiesta esplicita del curatelato di essere assistito anche in futuro dal signor CO 2 (cfr. promemoria interno 31 gennaio 2013 dell’Autorità regionale di protezione). Così, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha tenuto conto del desiderio espresso dal signor C__________ di mantenere il signor CO 2 quale curatore suo e di sua moglie. Data la capacità di discernimento del signor C__________ – intatta nonostante la demenza senile di grado lieve moderato diagnosticatagli con relazione peritale 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – non vi è nessuna ragione per la quale l’Autorità regionale di protezione avrebbe dovuto negare allo stesso di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione e quindi a scegliere il mantenimento del signor CO 2 quale curatore. La critica ricorsuale secondo cui la relativa decisione dell’Autorità regionale di protezione fosse “eccessivamente superficiale” non può trovare accoglimento.\n4. Già in presenza dell’esplicita espressione di volontà pronunciata dai curatelati a mantenere il signor CO 2 quale loro curatore, l’Autorità regionale di protezione non era tenuta a dar seguito alle richieste dei famigliari dei curatelati (cfr. quanto esposto punto 2 sopra, ultimo paragrafo).\nMa nemmeno le critiche e censure sollevate dalle reclamanti riescono a giustificare uno scostamento dalle sopraccitate disposizioni legali.\nDa un lato, le reclamanti criticano l’operato del curatore in particolare in relazione alle modalità della cura personale dei signori C__________ e i relativi costi di gestione della medesima, secondo loro troppo elevati. Tuttavia, dagli atti non emerge che gli aiuti domiciliari organizzati dal curatore siano la fonte degli affermati sentimenti di disagio o di disorientamento dei curatelati; anzi la causa della loro sofferenza risulta essere piuttosto la continua situazione conflittuale tra le loro figlie (cfr. osservazioni 18 marzo 2013 del curatore; relazioni peritali, op. cit.). Questa forte conflittualità tra le figlie emerge anche palesemente dalla voluminosa corrispondenza agli atti, rafforzando così maggiormente la presa di posizione del curatore, secondo cui una collaborazione con le figlie risulta effettivamente difficoltosa a causa delle costanti diatribe tra di esse. Di conseguenza, le critiche delle reclamanti inerenti la cattiva gestione della curatela da parte del signor CO 2 sono da respingere."}