{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-99_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115774&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de076284ca564df3f8af9f3cdeabe9c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2013 9.2013.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale).\rScelta del curatore: \r- principio dell'autodeterminazione;\r- \"desiderio dei parenti\""}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:35", "Checksum": "f2360d3c7b6ad599294adb1e78765a90", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2013 9.2013.99\nRegesto:\nModifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale).\rScelta del curatore: \r- principio dell'autodeterminazione;\r- \"desiderio dei parenti\"\n\ne\nCO 3 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la nomina del signor CO 2, A__________, in qualità di curatore del signor PI 1, S__________, e della signora PI 2, S__________ |\ngiudicando sul reclamo del 5 marzo 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni (risoluzione n. 30/2013 e n. 32/2013) emesse il 8 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Lo stato di necessità dei coniugi PI 1 e PI 2, domiciliati a S__________, è stato segnalato all’allora competente Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) in data 24 giugno 2011 da parte del Dr. med. G__________ del Servizio di geriatria dell’Ospedale Regionale di __________.\nB. Sulla base del certificato 14 luglio 2011 del predetto medico, nel quale è stata diagnosticata ai signori C__________ una demenza senile con conseguente diminuzione delle capacità di giudizio, la Commissione tutoria, con decisione 14 settembre 2011, ha istituito, a favore di entrambi i coniugi, una curatela amministrativa ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 vCC.\nC. La richiesta espressa dai signori C__________, affinché venisse designato quale curatore il loro genero C__________ C__________, è stata respinta dalla Commissione tutoria, siccome – appurata una situazione di conflitto tra le figlie dei signori C__________ – si è ritenuto più opportuno nominare una persona esterna alla famiglia. Di conseguenza, con la stessa decisione 14 settembre 2011, quale curatore, di entrambi i coniugi, è stato nominato il signor CO 2, A__________.\nD. Visto il rapporto 31 luglio 2012 del curatore, con domanda d’intervento 6 agosto 2012, la Commissione tutoria ha chiesto all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), l’interdizione ex art. 369 vCC dei signori PI 1 e PI 2.\nIn attesa dell’esito di tale procedura, la Commissione tutoria ha revocato la curatela amministrativa dei signori PI 1 e PI 2, istituendo a loro favore una misura di rappresentanza ai sensi dell’art. 386 vCC. Quale rappresentante è stato nominato il già curatore, CO 2.\nE. Con decisioni 5 ottobre 2012 l’Autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale, __________, di allestire una perizia sullo stato di salute psichico degli interdicendi. Le perizie sono state intimate all’Autorità di vigilanza in data 13 dicembre 2012.\nF. In data 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione. Costatato che la procedura di interdizione non esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che la misura di protezione equivalente alla tutela è la curatela di portata generale – la cui istituzione è ora di esclusiva competenza dell’Autorità regionale di protezione – la relativa domanda inerente i signori C__________, è stata trasmessa per esame ed evasione all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).\nG. Con decisioni 8 febbraio 2013 l’Autorità di protezione – basandosi sui rapporti peritali 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – ha revocato la misura di rappresentanza a favore di entrambi i coniugi C__________, istituendo a favore della signora PI 2 una curatela di portata generale ai sensi dell’art. 398 CC (risoluzione n. 30/2013), e a favore del signor PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC (risoluzione n. 32/2013).\nH. Con reclamo di data 5 marzo 2013, la signora RE 1, L__________, e la signora RE 2, B__________, figlie dei coniugi curatelati C__________, sono insorte davanti alla Camera di protezione del Tribunale d’appello contro le sopraccitate decisioni dell’Autorità di protezione, contestando la rinomina del già curatore CO 2.\nI. Il 13 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, postulando la reiezione dello stesso in quanto non vi sarebbero motivi validi per procedere alla sostituzione del signor CO 2, ritenuto del tutto idoneo a rivestire la funzione di curatore dei signori C__________.\nJ. Pure il curatore, con osservazioni 18 marzo 2013, e la signora CO 3 (la terza figlia dei curatelati), con osservazioni 28 marzo 2013, hanno tutti preso posizione sul reclamo, chiedendo entrambi la conferma della nomina del signor CO 2 in qualità di curatore.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LMPA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, p. 8].\n2. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC.\nAi sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti."}