che di conseguenza, allo stadio attuale, la convenzione di mantenimento non può essere messa in discussione presso l'autorità giudiziaria di reclamo, ma – dandosi, se del caso, fondati motivi per una sua modifica – necessita semmai di una rinegoziazione con coinvolgimento delle parti coinvolte; che il reclamo risulta dunque irricevibile; che, dato che RE 1 non dispone di particolari conoscenze giuridiche e che l’impugnativa non ha fatto oggetto di intimazione, si rinuncia al prelievo di oneri processuali, nonostante la sua soccombenza (art. 450f CC, 28 LPAmm); che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.