”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito; che secondo l’art. 287 CC “i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori”; che innanzitutto il reclamante ha contratto un’obbligazione consapevolmente ed il suo cambiamento di posizione appare già contrario alle regole della buona fede; che secondariamente soltanto l’eventuale rifiuto dell’approvazione da parte dell’Autorità regionale di protezione è impugnabile mediante reclamo (cfr. BSK - Breitschmid, ad art. 287 CC no. 10; Meier/Stettler, Droit de la filiation, IVa ed., no. 1049 pag. 606;