800.-- per ogni figlio, ciò che la madre ha accettato; che mediante decisione del 5 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione ha approvato la convenzione di mantenimento con l’importo appena citato; che in data 28 febbraio 2013 RE 1 si è opposto a tale risoluzione, asserendo che fr. 1'600.-- superino le sue possibilità economiche, poiché ha diverse spese fisse che eccedono le entrate e che vi dovrebbe essere una suddivisione equa del mantenimento anche con la madre; considerato in diritto che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv.