In conclusione il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va modificato nel senso che oltre ai compiti del curatore elencati dall'Autorità di protezione – che meritano integrale conferma – è aggiunto quello di valutare l’opportunità del rientro a casa di PI 1 e se necessario di ordinare la sua permanenza in istituto. 9. Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dei reclamanti. Tuttavia, considerata la natura della decisione e la parziale ammissione del reclamo il loro importo sarà ridotto. 10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.