E’ però necessario andare oltre alla decisione dell’Autorità di protezione, estendendo le competenze di tale figura, che potrà decidere circa l’opportunità o meno del rientro a casa nel fine settimana. Nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi il curatore potrà di conseguenza ordinare la permanenza della minore in istituto. In conclusione il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va modificato nel senso che oltre ai compiti del curatore elencati dall'Autorità di protezione – che meritano integrale conferma – è aggiunto quello di valutare l’opportunità del rientro a casa di PI 1 e se necessario di ordinare la sua permanenza in istituto.