I genitori conservano l’autorità parentale e quindi il diritto di avere relazioni personali con il figlio; salvo che misura non ne giustifichi di riflesso il rifiuto, essi mantengono il diritto di prendere per il figlio le decisioni necessarie (Meier/Stettler, op. cit. n. 1168; Epiney-Colombo, op. cit. p. 175). Il collocamento del minorenne deve ad ogni modo corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41). In caso di modifica delle circostanze l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione. 5.