1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 214 no. 27.36). La misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma un modo per sottrarre il figlio a un pericolo altrimenti non evitabile (Epiney-Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, pag. 175).