l’autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2); l’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3). Questo provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi; il curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione;