, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 307 CC n. 4). 3. In virtù dell’art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità nomina al figlio un curatore educativo, perché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1); l’autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv.