{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-95_2013-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115782&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3567d28dd1129b5cc13938e108a288e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.08.2013 9.2013.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Misure a protezione del minore: collocamento in internato e istituzione di una curatela educativa:\rPrivazione della custodia parentale. 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E’ comunque da ritenere che queste fasi siano cicliche, che visti i presupposti – grossa differenza di età delle due donne, vissuto di PI 1 – sia molto verosimile che queste tensioni si ripetano. Inoltre il padre della ragazza gioca un ruolo relativamente fragile nell’educazione e nello sviluppo di PI 1. Quest’ultima è molto legata affettivamente al padre, tuttavia il medesimo non è una figura forte e non ha le capacità per poterla sostenere e per imporre ad essa dei limiti e delle regole. RE 2, dal canto suo, ha ammesso di non riuscire sempre a gestire la ragazza. Appare perciò necessario dare un sostegno al nucleo famigliare di PI 1.\nTutti questi elementi propendono di conseguenza inequivocabilmente per l’adozione di misure a protezione della ragazza.\n7. Analizzando le misure adottate dall’Autorità di protezione, risulta di difficile applicazione l’estensione del collocamento durante i fine settimana con “il rientro della minore al domicilio un week-end al mese”, nella misura in cui sia RE 2 sia PI 1 si sono fermamente opposte a questa misura. Lo stesso istituto non ritiene efficace una forzatura in tal senso. In effetti il tutto andrebbe a guastare i rapporti di fiducia tra le parti e l’istituto, motivo per cui detta misura deve essere annullata.\nSu questo punto il reclamo merita quindi di essere accolto. I dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata vanno pertanto annullati con conseguente ripristino dei rientri a casa della minore con cadenza settimanale.\n8. Quanto alla figura del curatore educativo, i reclamanti non la ritengono necessaria, poiché reputano di essersi sempre occupati della minore in modo adeguato.\nCome detto sopra (consid. 2), le misure atte a proteggere il minore non dipendono da eventuali colpe dei genitori, né tantomeno costituiscono delle sanzioni. Vengono adottate unicamente per il bene del minore. Nel caso in questione, i disagi di PI 1 sono stati illustrati nel consid. 6. Si tratta di problemi derivanti dal suo vissuto in Giamaica: trascorsi di vita difficili, che probabilmente sono molto lontani dalla realtà di RE 2 e che si accentuano in questo periodo della vita di PI 1, che è nel pieno della sua adolescenza. È di conseguenza necessario dare a PI 1 un aiuto e un punto d’appoggio, che la aiuti in questo difficile passaggio – ma con la facoltà di imporle anche dei limiti – e che sia inoltre oggettivo e estraneo alle dinamiche famigliari. Già in passato la psicoterapeuta dr.ssa P__________ aveva del resto evidenziato la necessità di un appoggio alla famiglia (cfr. rapporto 30 novembre 2009, pag. 13). I reclamanti non sollevano motivi per cui l’adozione di una curatela educativa sarebbe controindicata. Su questo punto la decisione dell’Autorità di protezione deve pertanto essere confermata. L’Autorità di protezione dovrà procedere nelle proprie incombenze, cercando una persona competente, che possa divenire un punto di riferimento per PI 1 negli anni dell'adolescenza e che possa adeguatamente guidarla fino alla maggiore età. E’ però necessario andare oltre alla decisione dell’Autorità di protezione, estendendo le competenze di tale figura, che potrà decidere circa l’opportunità o meno del rientro a casa nel fine settimana. Nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi il curatore potrà di conseguenza ordinare la permanenza della minore in istituto.\nIn conclusione il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va modificato nel senso che oltre ai compiti del curatore elencati dall'Autorità di protezione – che meritano integrale conferma – è aggiunto quello di valutare l’opportunità del rientro a casa di PI 1 e se necessario di ordinare la sua permanenza in istituto.\n9. Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dei reclamanti. Tuttavia, considerata la natura della decisione e la parziale ammissione del reclamo il loro importo sarà ridotto.\n10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto.\nDi conseguenza, la risoluzione 8 febbraio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è così modificata.\n1. annullato\n2. annullato\n3. invariato\n4. A favore di PI 1 viene istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC; il nominativo del curatore verrà comunicato in un secondo tempo; al curatore saranno affidati i seguenti compiti:\n- invariato;\n- invariato;\n- invariato;\n- invariato;\n- invariato;\n- valutare l’opportunità del rientro a casa di PI 1 nel fine settimana, con possibilità per il medesimo di ordinare la permanenza della minore in istituto qualora sia necessario.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 30.–\nfr. 80.–\nsono posti a carico di RE 1 e RE 2.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}