{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-95_2013-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115782&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3567d28dd1129b5cc13938e108a288e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.08.2013 9.2013.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Misure a protezione del minore: collocamento in internato e istituzione di una curatela educativa:\rPrivazione della custodia parentale. 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Definizione della nozione di \"pericolo\" ai sensi dell'art. 310 CC\"\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nLeoni Romelli |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la modifica del collocamento di PI 1 in internato e l’istituzione di una curatela educativa nei suoi confronti |\ngiudicando sul reclamo del 1. marzo 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è figlia di RE 1. La madre biologica vive in Giamaica. PI 1, nata il __________ 1998, vive dal novembre 2006 in Ticino con RE 1 e la moglie RE 2. Da una valutazione del Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) emerge che RE 2, recatasi in Giamaica a rendere visita alla figlia del marito, ha trovato la bambina in cattive condizioni per i maltrattamenti subìti e l'ha condotta in Svizzera, rivolgendosi poi al SMP.\nB. Risulta da una segnalazione del 9 luglio 2009 dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), che la minore è stata collocata volontariamente presso Casa __________ dal 2007. RE 2 si è infatti rivolta all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (in seguito UFaM) per chiedere un collocamento della ragazza, viste le difficoltà nel gestirla.\nC. Con decisione 22 settembre 2009, la Commissione tutoria ha ratificato il collocamento di PI 1 in internato (dal lunedì al venerdì) presso Casa __________, così come la privazione della custodia nei confronti del padre, al quale è stata tuttavia lasciata l’autorità parentale.\nD. In data 2 ottobre 2009, la Commissione tutoria ha conferito mandato alla dr.ssa E__________ P__________ per un approfondimento psicodiagnostico della minore, finalizzato a chiarire il quadro emotivo della medesima e le sue modalità di funzionamento psicologico.\nE. Il 30 novembre 2009 la dr.ssa E__________ P__________ ha trasmesso la propria valutazione alla Commissione tutoria da cui risultava che la ragazza – nonostante il difficile vissuto in Giamaica – aveva sviluppato buone risorse per reagire. La dottoressa consigliava interventi in grado di salvaguardare i legami famigliari e un supporto a RE 2.\nF. Con decisione 12 febbraio 2010, la Commissione tutoria ha conferito mandato alla psicologa A__________ D__________, dell’Istituto __________, per un sostegno psicologico a favore di PI 1.\nG. L’11 giugno 2010 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla dr.ssa D__________ e l'ha conferito alla psicologa C__________ del SMP.\nH. Il 13 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha provveduto all'audizione di PI 1, RE 1 e RE 2. Scopo principale degli incontri era di discutere i progetti per il futuro della ragazza. È stata in particolare presa in considerazione l’opportunità di una riduzione dei rientri a casa della ragazza durante il fine settimana e la nomina un curatore educativo per una maggiore autonomia della minore.\nI. Con decisione 8 febbraio 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) [nuova denominazione della Commissione tutoria secondo il diritto in vigore dal 1° gennaio 2013], ha modificato il collocamento di PI 1 presso Casa __________ – prevedendo un suo rientro a casa una volta al mese – e ha disposto l’istituzione di una curatela educativa.\nL. Con scritto datato 1°/4 marzo 2013, l’UFaM ha reso nota l’impossibilità di dar seguito alla decisione dell’8 febbraio 2013, ciò a motivo dell'opposizione sia di RE 2 che di PI 1 e dell'opportunità di non forzare la mano per non compromettere i buoni rapporti di fiducia esistenti fino a quel momento.\nM. In data 4 marzo 2013, RE 1 e RE 2 hanno interposto reclamo alla Camera di protezione, chiedendo il ripristino del contratto di collocamento precedente, con rientro a casa ogni fine settimana, contestando l’istituzione di una curatela educativa.\nN. Il 26 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni postulando la conferma della propria decisione, adottata allo scopo di proteggere la minore, costatati i disagi della stessa durante i rientri al domicilio. Su quest’ultimo punto richiama il rapporto 11 ottobre 2012 di Casa __________ e l’opinione della minore stessa.\nO. PI 1, dal canto suo, il 2 aprile 2013, ha introdotto un allegato spontaneo in cui sostiene che le sue parole – dette in un momento di tensione con la famiglia – sono state mal interpretate. Rileva che era invero sua intenzione rimanere a Casa __________ per i fine settimana solo per un periodo limitato.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]."}