I reclamanti non contestano tutto il contenuto del rapporto, bensì unicamente l’affermazione della curatrice secondo la quale “i rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. A dire dei reclamanti sarebbe “inutilmente denigratorio e non veritiero l’addebito di mancanza di collaborazione del padre” e ne chiedono quindi “ l’intersecazione dal rapporto morale”. Contrariamente a quanto considerano i reclamanti, anche questo giudice, come l’Autorità di protezione, ritiene che non si possano muovere critiche alla curatrice per la frase contestata.