2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9). 3. I reclamanti non contestano tutto il contenuto del rapporto, bensì unicamente l’affermazione della curatrice secondo la quale “i rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”.