{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-92_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116038&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "431a239bfdc620b672877c5a21af9428"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.11.2013 9.2013.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:54", "Checksum": "937b48c166127f99e39b0664c3a97db7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.11.2013 9.2013.92\nRegesto:\nApprovazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012\n\n\nL’autorità di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).\n3. I reclamanti non contestano tutto il contenuto del rapporto, bensì unicamente l’affermazione della curatrice secondo la quale “i rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. A dire dei reclamanti sarebbe “inutilmente denigratorio e non veritiero l’addebito di mancanza di collaborazione del padre” e ne chiedono quindi “ l’intersecazione dal rapporto morale”.\nContrariamente a quanto considerano i reclamanti, anche questo giudice, come l’Autorità di protezione, ritiene che non si possano muovere critiche alla curatrice per la frase contestata. D’altra parte, si rammenta ai genitori che lo scopo del rapporto morale dev’essere quello di riassumere la situazione al fine di permettere all’autorità di accertare quanto svolto dal curatore, come pure di valutare l’attualità della misura, la sua adeguatezza, l’esigenza eventuale di modificarla.\nCiò che ha riportato la curatrice, precisandolo pure nelle sue osservazioni al reclamo, è la poca collaborazione da parte del padre, che si è reso “praticamente irreperibile” (cfr. osservazioni 5 marzo 2013 della curatrice). Tale comportamento è peraltro dimostrato dai numerosi messaggi a lui indirizzati dalla curatrice, che ha dovuto più volte sollecitarlo per poterlo incontrare (cfr. ad esempio e-mail del 9 agosto 2012, del 28 agosto 2012, del 2 ottobre 2012, del 9 ottobre 2012). Peraltro va rilevato che, già nelle osservazioni alla richiesta di revoca della curatela del 2 novembre 2012 all’Autorità di protezione, la curatrice aveva evidenziato di ritenere che RE 1 avesse evitato deliberatamente di incontrarla.\nAlla luce di ciò, la frase contestata dai reclamanti appare giustificata e il reclamo va respinto su questo punto, poiché privo di fondamento.\n4. La remunerazione dei curatori per\nl'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della\nnormativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge\nsull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto\ndel 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del\ncuratore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut\ne soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr.\n40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui\n[..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010, in casi\nparticolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore\nalla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a\nfr. 3'000.-.\n5. Nel caso in esame, contestato è l’ammontare della mercede della curatrice, che a dire dei reclamanti “appare a prima vista eccessiva per rapporto al dispendio temporale dedicato alla curatela”. Essi sostengono di non aver nemmeno potuto visionare “una specifica” così da potersi esprimere. Nel petitum del loro reclamo, RE 1 e RE 2 chiedono quindi che “la nota prestazioni sia ridotta in base all’effettivo dispendio orario”,\nOra, a prescindere dal fatto che si pongono seri dubbi sulla ricevibilità del reclamo su questo punto, essendo lo stesso privo di argomenti pertinenti e molto carente nella motivazione, va comunque ricordato che la nota dettagliata essendo agli atti dell’incarto, era visionabile in ogni tempo dai reclamanti. Non risulta per altro che ne abbiano chiesta una copia all’autorità di primo grado o vi si siano recati per consultare l’incarto.\nSia come sia, la mercede approvata dall’autorità di prima istanza appare consona al lavoro svolto dalla curatrice e al tempo dedicato al minore e non può quindi essere in alcun modo censurata. Per questo motivo anche su questo aspetto il reclamo è da respingere.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RE 1 e RE 2 in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}