{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-92_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116038&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "431a239bfdc620b672877c5a21af9428"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.11.2013 9.2013.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:54", "Checksum": "937b48c166127f99e39b0664c3a97db7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.11.2013 9.2013.92\nRegesto:\nApprovazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale di CO 2, curatrice educativa del figlio PI 1 e della nota di indennità e spese per l’anno 2012 |\ngiudicando sul reclamo del 21 febbraio 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 21 gennaio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dalla relazione tra RE 1 e RE 2 è nato, il __________ 2007, PI 1.\nI rapporti tra le parti si sono ben presto alterati e già nel 2008 l’autorità tutoria si è occupata delle problematiche che affliggevano il nucleo famigliare.\nB. Con decisione 26 aprile 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha regolamentato i diritti di visita di PI 1 con il padre. Viste le tensioni tra i genitori, in data 20 giugno 2012 la Commissione tutoria ha istituito una curatela educativa a favore del minore, nominando CO 2 in veste di curatrice con i compiti di aiutare e consigliare i genitori nella cura del figlio e di vigilare sulle relazioni personali tra padre e figlio.\nC. Il 30 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione tutoria a far tempo dal 1° gennaio 2013 – ha approvato il rapporto morale per la gestione 2012 della curatela educativa a favore di PI 1, riconoscendo alla curatrice una nota d’onorario di fr. 755.50, importo posto a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno e anticipato dalla Città di __________.\nD. Contro la suddetta decisione sono insorti entrambi i genitori con reclamo 21 febbraio 2013 alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, chiedendo l’intrinsecazione dal rapporto morale dell’affermazione che “i rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. Precisano infatti di aver chiesto entrambi la revoca della curatela (così come avrebbe riconosciuto la curatrice medesima in un suo messaggio di posta elettronica del 8 dicembre 2012). Essi contestano pure l’importo della nota di prestazioni riconosciuta dall’Autorità di protezione, ritenendola eccessiva.\nE. La curatrice ha presentato le proprie osservazioni in data 5 marzo 2013, confermando l’affermazione contestata e precisando che la mercede è supportata da una tabella dettagliata degli interventi eseguiti.\nF. Con osservazioni 6 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo, confermando che la distinta della mercede è stata esaminata e trova riscontro negli atti (nei rapporti e nella corrispondenza della curatrice).\nG. Pendente procedura, in data 17 giugno 2013, l’Autorità di protezione ha revocato la curatela educativa.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut, con riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi che regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i minori (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter, ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 423 combinati con l'art. 367 cpv. 3 vCC).\nI principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr. Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edité par la COPMA, p. 211)."}