l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77). Nel caso in esame, dalla crescita in giudicato della decisione di interdizione, il 9 giugno 2009, all’istituzione della curatela generale e alla nomina di un curatore, il 18 febbraio 2013, sono trascorsi poco meno di quattro anni. Di fatto la misura non ha mai esplicato i suoi effetti e, di conseguenza, la protezione che era stata messa in atto, non è mai stata garantita.