La nomina da parte dell'Autorità di protezione è poi giunta con la decisione qui oggetto di impugnativa. 5. Se è pur vero che con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezine dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale, va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, Tit. Fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti.