Quanto alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC). 4. Nella decisione del 4 febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha richiamato la decisione di interdizione del 18 dicembre 2008 e, sulla base di questa, ha istituito una curatela generale, nominando in fine un curatore, facente parte dell’Ufficio delle curatele (già Ufficio del tutore ufficiale).