Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. Il nuovo diritto prevede che le misure ufficiali a protezione dell’adulto devono sottostare in modo particolare ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Secondo l’art. 389 CC, l’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente;